Truffe assicurative: ecco come evitarle

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Le truffe assicurative sono all’ordine del giorno, non è raro infatti imbattersi in finte compagnie e false polizze.

In poche parole potrebbe capitare di pagare per una RC Auto, per poi ritrovarsi con il veicolo non assicurato.

Nei giorni scorsi, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (Ivass) ha reso nota una lista di 20 siti web da evitare assolutamente, causa pratiche commerciali scorrette.

Attualmente i siti in questione sono stati oscurati  e risultano non più raggiungibili.

Ma non finisce qui perché l’Ivass ha già lanciato l’allarme, nel 2021 sarà record di assicurazioni false e finti intermediari.

Da inizio anno ad oggi sono ben 106 i siti-truffa scoperti e disattivati dall’Ivass, un numero superiore a quello registrato nell’intero 2020.

Se ti interessa invece scoprire le compagnie più affidabili, ti consigliamo di leggere anche: “Le 5 compagnie più ricche e solide d’Europa”.

Di seguito vi indicheremo come scoprire ed evitare le truffe assicurative.

Truffe assicurative:  l’elenco delle imprese autorizzate

La prima cosa da fare per evitare le truffe assicurative è affidarsi a compagnie autorizzate ad operare sul territorio italiano (che possono essere sia italiane che straniere).

Per non sbagliare, potrete consultare l’elenco delle imprese e intermediari regolarmente autorizzati sul sito ufficiale dell’Ivass.

Quindi prima di procedere con la stipula del contratto ed il pagamento del premio, sarà bene controllare e verificare i dati relativi alla compagnia di assicurazioni che avete scelto.

Sul preventivo troverete tutti i riferimenti, dopodiché vi basterà verificarli sul sito dell’Ivass.

Ovviamente se non trovate alcun riferimento sul preventivo e non potete procedere con la verifica, il nostro consiglio è di scartare subito la compagnia scelta. Si tratta sicuramente di una truffa.

Sul sito dell’Ivass troverete:

  • Elenco imprese italiane ed estere con regolare licenza (divise per RC Auto ed RC Natanti);
  • Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (Rui);
  • Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea;
  • Avvisi relativi ai casi di contraffazione;
  • Società non autorizzate;
  • Siti web non conformi per l’intermediazione.

Come riconoscere un sito-truffa italiano

Sempre secondo le statistiche dell’Ivass, la truffa assicurativa più ricorrente riguarda l’assicurazione auto temporanea. Quindi vi consigliamo di porre maggiore attenzione su questo tipo di polizza.

Detto ciò, vi segnaliamo che una volta effettuato un pagamento ad una società non esistente o non iscritta agli elenchi che abbiamo citato in precedenza, è da intendersi irregolare. E quindi non rimborsabile in alcun caso.

Per questo motivo sarà bene valutare la compagnia, il sito che avete scelto o anche il profilo social (es. su Facebook).

Ricordate che chi svolge questo tipo di attività online ha l’obbligo di indicare i seguenti dati identificativi:

  • indirizzo;
  • numero di telefono e fax;
  • pec;
  • numero e data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

In mancanza di questi dati, vi consigliamo vivamente di lasciar perdere (soprattutto in mancanza dell’ultima caratteristica citata nell’elenco).

Ricordate inoltre che gli intermediari regolari indicheranno sempre di essere soggetti al controllo dell’Ivass. Un’informazione che solitamente è ben visibile.

Come riconoscere un sito-truffa straniero

Per quanto riguarda invece le compagnie o gli intermediari stranieri, anche in questo caso è possibile riconoscere la truffa assicurativa.

Quindi vi informiamo che gli Intermediari dello Spazio Economico Europeo (operatori stranieri) abilitati ad operare in Italia necessitano di riportare ulteriori info rispetto a quelle “nazionali”.

Quindi prima di stipulare una polizza e pagare il relativo premio dovrete verificare tutti i dati identificativi citati nel precedente paragrafo. In più, le società in questione devono necessariamente indicare i seguenti dati extra:

  • indirizzo sede secondaria;
  • numero di iscrizione nel Registro dello Stato (UE) d’origine;
  • dichiarazione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia;
  • indicazione Autorità di Vigilianza dello Stato d’origine.

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